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IL SOFTWARE PER
REALIZZARE IN MODO RAPIDO E COMPLETO
IL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE |
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DUVRI DOC
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Art. 26. Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda,
o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonche’ nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo
6, comma 8, lettera g), l’idoneita’ tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica e’ eseguita attraverso le seguenti modalita’:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico
professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita’.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attivita’ lavorativa oggetto
dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove cio’ non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o di opera. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso
alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilita’ solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e
dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente
risponde in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attivita’
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita’ ai sensi dell’articolo 1418
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e’ determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu’
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’
determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu’ vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
TITOLO IX - SANZIONI
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
[…]
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
b) con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro
per la violazione degli articoli … 26, comma 1, lett. b);
d) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000
euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b)
… ; […]
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (…)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere (…) p), (..);
Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3.
Anche la figura del preposto č coinvolta nella gestione degli appalti:
Art. 19. Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attivita’ indicate all’articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta;
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Tag: duvri - software duvri - documento unico valutazione rischi interferenze
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